È costituita l’Associazione denominata “Consorzio delle Ong Piemontesi ETS” abbreviabile ove consentito in “COP ETS”, indicata successivamente come “Associazione”.
L’Associazione avrà una durata limitata a 50 anni e comunque finché l’Assemblea delle Organizzazioni Socie non ne deliberi lo scioglimento.
L’Associazione istituisce la sua sede legale a Torino. Spetta all’Assemblea delle Organizzazioni Socie deliberare la variazione della sede sociale e l’apertura di sedi secondarie o periferiche. La variazione dell’indirizzo della sede nell’ambito della stessa città non costituisce modifica statutaria e potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione, una volta istituito il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà iscritta a tale Registro Unico degli Enti del Terzo Settore come previsto dall’art. 89, comma 9 della Legge 117/2017 e verrà definita con l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) che dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Fino a tale momento l’acronimo ETS si deve considerare come non facente parte della denominazione dell’Ente.
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) elencate al successivo Art.3.
L’Associazione è apartitica e aconfessionale e si prefigge in particolare la promozione, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nell’ambito della vita e dell’ideale di ciascuna nazione, del rispetto universale dei diritti e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, cittadinanza, religione, opinione politica, gruppo sociale (genere, orientamento sessuale, ecc.). Vuole contribuire alla edificazione di un mondo di pace dove, grazie alla collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e la sua inserzione nella Costituzione dei Paesi indipendenti diventi realtà.
L’Associazione si prefigge quindi lo scopo di riunire le organizzazioni piemontesi impegnate nella cooperazione e solidarietà internazionale e nell’educazione alla cittadinanza mondiale al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà; sul rispetto della dignità di ogni essere umano; sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone; su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all’utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni.
A tal fine l’Associazione persegue le seguenti finalità:
Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Associazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale tra quelle di cui all’articolo 5 del D.Lgs 117/2017:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lettera d, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Lettera e, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
g) formazione universitaria e post-universitaria (Lettera g, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Lettera h, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera i, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Lettera l, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore (Lettera m, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (Lettera n, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Lettera p, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (Lettera r, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Lettera u, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (Lettera v, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Lettera w, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Lettera z, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)
L’Associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, per esempio attraverso l’organizzazione di eventi, cene sociali ecc., al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Sono Socie le organizzazioni che sono state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.
Il numero delle Organizzazioni Socie è illimitato. Possono chiedere di aderire all’Associazione le organizzazioni piemontesi che da statuto condividono le finalità della stessa e partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Per essere ammesse come Organizzazioni Socie dell’Associazione, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Devono inoltre:
avere la propria sede legale situata nella regione Piemonte oppure, qualora la propria sede legale sia situata al di fuori della regione Piemonte, nell’ambito territoriale di quest’ultima esse debbono disporre di:
L’assenza di una di queste caratteristiche rende impossibile l’ammissione di un’organizzazione in qualità di Socio.
La perdita di una di queste caratteristiche è considerata causa di decadimento dalla qualità di Socio per ogni organizzazione.
La comprovata capacità ed esperienza nella selezione, formazione e accompagnamento dei volontari è considerata caratteristica preferenziale di. ammissione.
Modalità di associazione
Le organizzazioni che intendono far parte dell’Associazione devono presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo; essa dovrà contenere:
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’organizzazione interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’organizzazione interessata. Questa può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Lo status di Organizzazione Socia ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Le Organizzazioni Socie partecipano all’attività dell’Associazione e ne godono dei servizi da questa attivati per il perseguimento delle finalità previste dallo Statuto.
L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo per le Organizzazioni Socie di osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali.
Le quote annuali dell’Associazione, determinate dall’Assemblea in sede di approvazione annuale del Bilancio preventivo, devono essere integralmente versate all’Associazione dalle Organizzazioni Socie entro tre mesi dalla delibera Assembleare che ne fissa l’importo e comunque non oltre 3 mesi dall’avvio dell’anno sociale.
Le Organizzazioni Socie partecipano all’attività dell’Associazione, rappresentate dal proprio Presidente o da un membro della propria organizzazione all’uopo delegato dal Presidente stesso.
Il Presidente o il Delegato delle Organizzazioni Socie partecipano all’Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali dell’Associazione.
In caso di impossibilità sopravvenuta del rappresentante designato, il Presidente dell’Organizzazione Socia può provvedere alla sua sostituzione designando un altro membro della propria organizzazione e dandone tempestiva informazione all’Associazione.
La rinuncia e/o la revoca del mandato conferito al rappresentante dell’Organizzazione Socia comporta la decadenza del rappresentante dal diritto di partecipare all’Assemblea dell’Associazione stessa e di ricoprire eventuali cariche.
Le Organizzazioni Socie hanno il diritto di:
Le Organizzazioni Socie hanno l’obbligo di:
La qualità di Organizzazione Socia si perde per recesso, decadenza o esclusione.
Recesso
Ogni Organizzazione Socia può sempre recedere dall’Associazione, inviando apposita PEC o lettera di raccomandata A/R al Presidente il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Il recesso avrà effetto a far data dall’esercizio successivo a quello in cui lo stesso viene comunicato, purché sia fatto almeno 3 mesi prima della fine dell’esercizio.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Le Organizzazioni Socie che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Decadenza
Le Organizzazioni Socie sono considerate decadute quando si verifichi, senza giustificato motivo, una delle seguenti situazioni:
Tali condizioni devono essere accertate dal Consiglio Direttivo.
Esclusione
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie e/o comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.
In particolare si considerano ragioni di esclusione dell’Organizzazione Socia dell’Associazione, quando l’organizzazione:
La decisione di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata all’Organizzazione Socia dichiarata decaduta la quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, potrà richiedere mediante PEC o lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione, che sull’istanza si pronunci l’Assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione, durante la quale potrà presentare le proprie controdeduzioni alla deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea voterà quindi sul decadimento dalla qualità di Organizzazione Socia con voto segreto e con la maggioranza di almeno il 50% + 1 delle Organizzazioni Socie presenti, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Le organizzazioni che abbiano comunque perso la qualifica di Organizzazione Socia sono tenute in tutti i casi agli obblighi sociali dell’esercizio in corso e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Gli organi del COP sono:
– l’Assemblea delle Organizzazioni Socie;
– il Consiglio Direttivo;
– il/la Presidente;
– la Presidenza;
– Il Tesoriere;
– l’Organo di Controllo;
– il Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea è costituita dalle Organizzazioni Socie in regola con gli obblighi sociali. Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
L’Assemblea è sovrana e delibera sulle materie di seguito indicate, oltre a quelle espressamente riservate per legge alla sua competenza.
Ogni Organizzazione Socia può partecipare all’Assemblea con più delegati, ma ha diritto ad un solo voto, espresso dal/dalla proprio/a Presidente o dal membro all’uopo delegato come da Art. 5.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.
L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell’Associazione o, in mancanza, da uno/una dei/delle due Vicepresidenti. Colui/colei che presiede l’Assemblea ha il compito di constatare il diritto di intervento e la regolarità delle presenze per la valida costituzione dell’Assemblea stessa.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal/dalla segretario/a verbalizzante e dal/dalla Presidente dell’Associazione, che ne curerà la conservazione.
Assemblea Ordinaria
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle Organizzazioni Socie presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle Organizzazioni Socie presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Ogni Organizzazione Socia ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Le Organizzazioni Socie possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un’altra Organizzazione Socia, mediante delega scritta. Ogni Organizzazione Socia non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono necessari la partecipazione ed il voto favorevole di almeno tre quarti delle Organizzazioni Socie.
In seconda convocazione, sono necessari almeno la metà delle Organizzazioni Socie, ferma restando la necessità della presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle Organizzazioni Socie e il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) delle Organizzazioni Socie presenti per le delibere inerenti le modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto.
Nel caso di delibera di scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio sarà comunque necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione
Il Consiglio Direttivo è l’organo che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Viene eletto dall’Assemblea con modalità che garantiscano la massima rappresentatività del corpo associativo. Le candidature sono espresse dalle Organizzazioni Socie. I Consiglieri eletti rimangono in carica 3 (tre) anni e non possono essere eletti per più di 2 (due) volte consecutive, salvo diversa delibera assunta dall’Assemblea delle Organizzazioni Socie con maggioranza di 2/3 (due terzi) delle Organizzazioni Socie aventi diritto al voto. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
È composto da un numero variabile di membri compreso fra 5 e 9 (inclusa la Presidenza dell’Associazione), deciso dall’Assemblea prima dell’elezione.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
Eleggibilità, sospensione, esclusione e decadenza
Possono essere elette nel Consiglio Direttivo persone candidate da Organizzazioni Socie in regola con il pagamento della quota associativa per almeno 2 anni consecutivi.
Un Consigliere può richiedere una sospensione temporanea della sua carica per giustificati motivi per un periodo non superiore a sei mesi.
La carica di Consigliere decade per
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei primi non eletti richiedendo la disponibilità all’assunzione della carica all’interessato che dovrà confermarla entro i quindici giorni successivi. L’incarico dura sino alla scadenza dell’intero Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell’elenco dei non eletti o loro indisponibilità, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga mediante cooptazione, ferma la necessità di una ratifica da parte dell’Assemblea in occasione della prima riunione utile, successiva alla nomina. Anche il Consigliere cooptato dura sino alla scadenza dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio l’Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell’intero organo entro il termine massimo di 3 mesi.
Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 3 (tre) volte all’anno. È convocato mediante lettera o email contenente l’ordine del giorno, inviati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo casi di urgenza non prevedibili.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal/dalla Presidente o, in sua assenza, da un/una dei 2 Vicepresidenti; in assenza di Presidente e Vicepresidenti, dal/dalla Consigliere/a più anziano/a.
In apertura di ogni riunione viene nominato/a tra i presenti un/una Segretario/a, il/la quale redige il verbale.
Il/la Presidente e il/la Segretario/a, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:
I membri del Consiglio Direttivo (gli amministratori), entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il/la Presidente ha la rappresentanza legale e politica del COP.
Il/la Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Per quanto riguarda l’organizzazione interna il/la Presidente ha le seguenti responsabilità:
Il/la Presidente può delegare ad uno/una dei Vicepresidenti parte dei propri compiti e funzioni.
Il/la Presidente viene eletto/a dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo e non può essere eletto/a per più di due volte consecutive. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti e con deliberazione motivata.
Si stabilisce inoltre che il/la Presidente
In caso di temporanea assenza del/della Presidente, quest’ultimo/a delega per iscritto ogni potere ad uno dei/delle due Vicepresidenti, a sua scelta.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il/la Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del/della nuovo/a Presidente. Il/la Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. I/le Vicepresidenti sostituiscono il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato/a all’esercizio delle sue funzioni.
La Presidenza è composta dal/dalla Presidente e da 2 (due) Vicepresidenti e dal Tesoriere. Essa cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è responsabile dell’attuazione del programma dell’Associazione e la rappresenta nell’interlocuzione politica con la Regione Piemonte e le altre istituzioni pubbliche e private piemontesi, nazionali ed internazionali.
La Presidenza, in casi di urgenza, può esercitare tutti i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile.
I/le Vicepresidenti sono eletti dall’Assemblea, rimangono in carica 3 (tre) anni e non possono essere eletti/e per più di due volte consecutive, salvo diversa delibera assunta dall’Assemblea delle Organizzazioni Socie con maggioranza di 2/3 (due terzi) delle Organizzazioni Socie aventi diritto al voto.
La Presidenza deve riunirsi almeno ogni 4 (quattro) mesi, al fine di assicurare un tempestivo e completo aggiornamento informativo il quale – sotto la responsabilità del/la Presidente – deve essere garantito anche ad ogni Organizzazione Socia all’Associazione.
Al Tesoriere spetta il controllo della tenuta della contabilità, dell’esposizione finanziaria, relazionandosi con l’Organo di Controllo e con i Revisori dell’Associazione.
Il Tesoriere risponde al Consiglio Direttivo della corrispondenza della amministrazione e destinazione dei fondi alle direttive del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica 3 (tre) anni
L’Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore, un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico ai sensi del predetto articolo. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del Codice civile. Almeno una persona dell’Organo di controllo deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il mandato dura 3 (tre) anni
L’Organo di Controllo, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha i seguenti compiti:
L’Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea provvede al conferimento della revisione legale dei conti, nominando un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, che avrà la responsabilità del controllo dei conti dell’Associazione ed accompagnerà la presentazione del bilancio all’Assemblea con una propria relazione illustrativa.
Il mandato dura 3 (tre) anni
I Comitati di lavoro e le Commissioni, istituite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall’Articolo 9, svolgono attività di studio, gestione e supervisione di specifici progetti ed iniziative, in conformità con gli specifici mandati operativi e gestionali attribuiti dal Consiglio Direttivo.
Ciascun Comitato e Commissione saranno presieduti da un/una coordinatore/trice, nominato/a dal Consiglio Direttivo preferibilmente tra i propri membri o in alternativa tra le Organizzazioni Socie dell’Associazione, il/la quale sarà responsabile della osservanza e dell’attuazione del mandato ricevuto, nel rispetto delle linee dell’Associazione.
Tutte le cariche e le funzioni delle persone impegnate negli Organi Sociali dell’Associazione, esclusi revisore e organo di controllo, sono assunte e svolte a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute dai componenti degli Organi Sociali che abbiamo fornito apposita documentazione, previa approvazione della Presidenza.
Per lo svolgimento di attività non inerenti ruoli direttivi, su aspetti puntuali e occasionali, che richiedono l’espletamento di prestazioni continuative, con significativo impiego di tempo, il Consiglio Direttivo potrà attribuire un emolumento adeguato all’attività prestata, anche se trattasi di un membro del Consiglio Direttivo.
L’Associazione persegue i suoi scopi statutari dotandosi di tutti i mezzi e le strutture ritenuti necessari.
L’esercizio finanziario corrisponde con l’anno solare. Il Bilancio preventivo di ciascun esercizio, elaborato dal Consiglio Direttivo viene presentato per l’approvazione all’Assemblea delle Organizzazioni Socie.
A conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio consuntivo.
Ogni Socio dovrà contribuire, con spirito di solidarietà interno, al bilancio dell’Associazione versando una quota sociale definita ogni anno dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Il Regolamento determina i criteri di calcolo delle quote.
L’Organizzazione Socia non in regola con le quote associative del precedente anno solare non ha diritto di voto in Assemblea.
Il mancato pagamento della quota associativa per più di due anni consecutivi è considerato ragione di decadimento di un’Organizzazione Socia dall’Associazione sulla base di quanto indicato dal precedente Art. 6.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai conferimenti effettuati dalle Organizzazioni Socie;
b) dai contributi di ammissione e dai contributi straordinari delle Organizzazioni Socie appositamente destinati dall’Assemblea ad incrementare il patrimonio;
c) dai proventi derivanti dalla gestione dei beni dell’Associazione, se non diversamente destinati dall’Assemblea che approva il bilancio annuale;
d) da ogni altro bene che pervenga all’Associazione e che concorra ad incrementare il patrimonio, secondo le determinazioni assunte dall’Assemblea.
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Eventuali residui verranno accantonati in apposito fondo e destinati alle attività istituzionali statutariamente previste.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge e previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017.
Entro la fine di giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo dispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, da sottoporre all’Assemblea delle Organizzazioni Socie entro il 30 (trenta) giugno per la definitiva approvazione, fermo l’obbligo di rispettare le scadenze imposte dall’art. 48 del C.T.S.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea delle Organizzazioni Socie entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 mln di euro annui, l’associazione dovrà redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Entro 6 mesi dalla firma del presente Statuto verrà elaborato un Regolamento interno che potrà essere in seguito variato a maggioranza assoluta degli associati riuniti in apposita assemblea convocata con almeno un mese di preavviso.
Tale regolamento è vincolante per gli organi interni dell’Associazione e per tutte le Organizzazioni Socie.
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto, o eventualmente per quanto ivi previsto che si riveli incompatibile con la normativa inderogabile, vale quanto stabilito dalle Leggi dello Stato ed in particolare dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117. Tutti gli adempimenti, le regole di funzionamento e in generale ogni previsione di cui al presente Statuto legata all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultino essere incompatibili con l’attuale disciplina, troveranno applicazione a decorrere dall’iscrizione nel Registro medesimo.
L’Acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti nella corrispondenza e delle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Firmato a Torino, li 13 ottobre 2020
Firme dei rappresentanti di