Statuto

STATUTO del CONSORZIO delle ONG PIEMONTESI ETS

Versione approvata il 13 ottobre 2020

Art. 1 – DENOMINAZIONE e SEDE

È costituita l’Associazione denominata “Consorzio delle Ong Piemontesi ETS” abbreviabile ove consentito in “COP ETS”, indicata successivamente come “Associazione”.

L’Associazione avrà una durata limitata a 50 anni e comunque finché l’Assemblea delle Organizzazioni Socie non ne deliberi lo scioglimento.

L’Associazione istituisce la sua sede legale a Torino. Spetta all’Assemblea delle Organizzazioni Socie deliberare la variazione della sede sociale e l’apertura di sedi secondarie o periferiche. La variazione dell’indirizzo della sede nell’ambito della stessa città non costituisce modifica statutaria e potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione, una volta istituito il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà iscritta a tale Registro Unico degli Enti del Terzo Settore come previsto dall’art. 89, comma 9 della Legge 117/2017 e verrà definita con l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) che dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Fino a tale momento l’acronimo ETS si deve considerare come non facente parte della denominazione dell’Ente.

Art. 2 – FINALITA'

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) elencate al successivo Art.3.

L’Associazione è apartitica e aconfessionale e si prefigge in particolare la promozione, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nell’ambito della vita e dell’ideale di ciascuna nazione, del rispetto universale dei diritti e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, cittadinanza, religione, opinione politica, gruppo sociale (genere, orientamento sessuale, ecc.). Vuole contribuire alla edificazione di un mondo di pace dove, grazie alla collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e la sua inserzione nella Costituzione dei Paesi indipendenti diventi realtà.

L’Associazione si prefigge quindi lo scopo di riunire le organizzazioni piemontesi impegnate nella cooperazione e solidarietà internazionale e nell’educazione alla cittadinanza mondiale al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà; sul rispetto della dignità di ogni essere umano; sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone; su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all’utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni.

 

A tal fine l’Associazione persegue le seguenti finalità:

  1. essere, in rappresentanza delle organizzazioni aderenti, interlocutore politico unitario nei confronti della Regione Piemonte e delle istituzioni pubbliche e private piemontesi onde stimolarne interventi di cooperazione e solidarietà internazionale e di educazione alla cittadinanza mondiale;
  2. rappresentare i propri soci in tutti gli ambiti dove essi agiscono unitariamente, a livello regionale, nazionale ed internazionale, presso le sedi di collegamento con aggregazioni di solidarietà e cooperazione internazionale, nei confronti di enti sovranazionali in genere e in tutti gli altri ambiti in cui sia consigliata ed opportuna una presenza ed azione unitaria;
  3. valorizzare il ruolo della società civile e del Terzo Settore nella cooperazione decentrata e/o territoriale;
  4. rendere più visibile sul territorio regionale le molteplici attività svolte dalle organizzazioni aderenti, in modo da favorire un progressivo ampliamento del sostegno dell’opinione pubblica alla cooperazione internazionale, tanto pubblica quanto privata;
  5. favorire la collaborazione stabile fra le organizzazioni aderenti;
  6. promuovere luoghi di confronto, dialogo ed elaborazione comune di strategie e politiche di cooperazione e solidarietà internazionale e di educazione alla cittadinanza mondiale tra le organizzazioni rappresentative della società civile in materia di solidarietà e cooperazione internazionale a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
  7. promuovere relazioni e dialogo interculturale tra i popoli e le diverse culture e tradizioni tra le organizzazioni rappresentative della società civile;
  8. promuovere sinergie e collaborazioni con altre espressioni organizzate della società civile sulle tematiche di competenza, con particolare attenzione verso le politiche e le azioni di solidarietà e di cooperazione, i diritti di tutti i cittadini, i rapporti di equità e di giustizia a livello politico, economico e sociale, la tutela dell’ambiente e dei beni comuni, la pace, il rispetto della dignità umana e il diritto alla vita di tutti gli esseri umani;
  9. favorire l’elaborazione e l’applicazione di standard di qualità etici ed operativi nei settori di competenza;
  10. promuovere e facilitare la cultura di rete per accrescere lo scambio di esperienze e la circolazione di informazioni tra le organizzazioni aderenti, al fine di favorire processi di collaborazione e di sinergia sia al proprio interno, sia verso realtà esterne;
  11. promuovere e sostenere campagne nazionali e/o internazionali di particolare rilevanza e di interesse generale, tra gli aderenti interessati;
  12. diffondere i servizi promossi dai propri Soci, ivi compresa la formazione e, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, attivarsi per fornirli direttamente.

Art. 3 – ATTIVITÀ

Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Associazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale tra quelle di cui all’articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lettera d, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Lettera e, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

g) formazione universitaria e post-universitaria (Lettera g, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Lettera h, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera i, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Lettera l, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore (Lettera m, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (Lettera n, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Lettera p, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (Lettera r, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Lettera u, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (Lettera v, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Lettera w, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Lettera z, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore)

 

L’Associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:

  • promuovere iniziative pubbliche sui temi della cooperazione, del volontariato, della solidarietà internazionali
  • indire incontri interni periodici di informazione, di programmazione e di verifica, ai quali le organizzazioni aderenti si impegnano sin d’ora a partecipare con un proprio rappresentante qualificato
  • stimolare la partecipazione delle organizzazioni aderenti alle attività in materia di cooperazione e di educazione alla cittadinanza mondiale proposte dagli Enti Locali o proponibili a questi ultimi
  • attivare servizi comuni interni alle organizzazioni aderenti
  • offrire specifici servizi ad enti e associazioni esterne sulla base delle competenze ed esperienze sviluppate singolarmente e congiuntamente dalle organizzazioni aderenti sui temi della cooperazione, del volontariato e in generale della solidarietà internazionale

 

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, per esempio attraverso l’organizzazione di eventi, cene sociali ecc.,  al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 – ORGANIZZAZIONI SOCIE

Sono Socie le organizzazioni che sono state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.

Il numero delle Organizzazioni Socie è illimitato. Possono chiedere di aderire all’Associazione le organizzazioni piemontesi che da statuto condividono le finalità della stessa e partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Per essere ammesse come Organizzazioni Socie dell’Associazione, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere regolarmente e giuridicamente costituiti secondo la legge vigente;
  • perseguire per Statuto ed in modo prevalente almeno da 3 anni obiettivi di cooperazione e solidarietà internazionale, avendone esperienza organizzativa ed operativa;
  • non perseguire scopi di lucro e non essere collegati in alcun modo agli interessi di imprese commerciali ed industriali o di partiti politici;
  • avere una struttura democratica ed avere in Piemonte una base associativa ampia e partecipata;
  • prevedere forme di autofinanziamento per lo svolgimento delle finalità di cooperazione e di solidarietà internazionale.

 

Devono inoltre:

avere la propria sede legale situata nella regione Piemonte oppure, qualora la propria sede legale sia situata al di fuori della regione Piemonte, nell’ambito territoriale di quest’ultima esse debbono disporre di:

  • una consolidata e documentata base d’appoggio popolare
  • una sede operativa attiva
  • ampia autonomia rispetto alla propria sede legale (fa fede il vigente statuto dell’organizzazione)

L’assenza di una di queste caratteristiche rende impossibile l’ammissione di un’organizzazione in qualità di Socio.

La perdita di una di queste caratteristiche è considerata causa di decadimento dalla qualità di Socio per ogni organizzazione.

La comprovata capacità ed esperienza nella selezione, formazione e accompagnamento dei volontari è considerata caratteristica preferenziale di. ammissione.

 

Modalità di associazione

 

Le organizzazioni che intendono far parte dell’Associazione devono presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo; essa dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome dell’organizzazione, sede legale e sedi periferiche, codice fiscale e P.IVA, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • l’indicazione del rappresentante legale e, se diverso, del rappresentante regionale (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica);
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’organizzazione interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’organizzazione interessata. Questa può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Lo status di Organizzazione Socia ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Le Organizzazioni Socie partecipano all’attività dell’Associazione e ne godono dei servizi da questa attivati per il perseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo per le Organizzazioni Socie di osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali.

Le quote annuali dell’Associazione, determinate dall’Assemblea in sede di approvazione annuale del Bilancio preventivo, devono essere integralmente versate all’Associazione dalle Organizzazioni Socie entro tre mesi dalla delibera Assembleare che ne fissa l’importo e comunque non oltre 3 mesi dall’avvio dell’anno sociale.

Le Organizzazioni Socie partecipano all’attività dell’Associazione, rappresentate dal proprio Presidente o da un membro della propria organizzazione all’uopo delegato dal Presidente stesso.

Il Presidente o il Delegato delle Organizzazioni Socie partecipano all’Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali dell’Associazione.

In caso di impossibilità sopravvenuta del rappresentante designato, il Presidente dell’Organizzazione Socia può provvedere alla sua sostituzione designando un altro membro della propria organizzazione e dandone tempestiva informazione all’Associazione.

La rinuncia e/o la revoca del mandato conferito al rappresentante dell’Organizzazione Socia comporta la decadenza del rappresentante dal diritto di partecipare all’Assemblea dell’Associazione stessa e di ricoprire eventuali cariche.

 

Le Organizzazioni Socie hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’Associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsate delle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione.

 

Le Organizzazioni Socie hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso terzi in modo corretto e senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

Art. 6 – DECADENZA, RECESSO ed ESCLUSIONE

La qualità di Organizzazione Socia si perde per recesso, decadenza o esclusione.

 

Recesso

Ogni Organizzazione Socia può sempre recedere dall’Associazione, inviando apposita PEC o lettera di raccomandata A/R al Presidente il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

Il recesso avrà effetto a far data dall’esercizio successivo a quello in cui lo stesso viene comunicato, purché sia fatto almeno 3 mesi prima della fine dell’esercizio.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Le Organizzazioni Socie che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

Decadenza

Le Organizzazioni Socie sono considerate decadute quando si verifichi, senza giustificato motivo, una delle seguenti situazioni:

  • non siano presenti, direttamente o per delega, all’Assemblea per più di tre volte successive;
  • non paghino la quota sociale per più di due anni consecutivi
  • abbiano perduto i requisiti richiesti per aderire all’Associazione previsti dal presente Statuto all’Art. 4.

Tali condizioni devono essere accertate dal Consiglio Direttivo.

 

Esclusione

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie e/o comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

In particolare si considerano ragioni di esclusione dell’Organizzazione Socia dell’Associazione, quando l’organizzazione:

  • non fornisca all’Associazione i propri bilanci e rapporti di attività annuali se richiesti;
  • operi in sede regionale, nazionale o internazionale ripetutamente in contrasto con le posizioni ufficiali di rilevanza strategica e politica dell’Associazione;
  • operi con gravi comportamenti lesivi degli interessi e dell’integrità dell’Associazione e per atteggiamenti contrari allo spirito e alla lettera dello Statuto o delle delibere dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo e ai principi dei codici etici ed ogni altro codice di condotta approvato dall’Assemblea;
  • sia rappresentata da persone che abbiano subito condanne penali passate in giudicato per reati contro la persona, il patrimonio e l’ambiente.

 

La decisione di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata all’Organizzazione Socia dichiarata decaduta la quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, potrà richiedere mediante PEC o lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione, che sull’istanza si pronunci l’Assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione, durante la quale potrà presentare le proprie controdeduzioni alla deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea voterà quindi sul decadimento dalla qualità di Organizzazione Socia con voto segreto e con la maggioranza di almeno il 50% + 1 delle Organizzazioni Socie presenti, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

 

Le organizzazioni che abbiano comunque perso la qualifica di Organizzazione Socia sono tenute in tutti i casi agli obblighi sociali dell’esercizio in corso e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7 – ORGANI SOCIALI

Gli organi del COP sono:

– l’Assemblea delle Organizzazioni Socie;

– il Consiglio Direttivo;

– il/la Presidente;

– la Presidenza;

– Il Tesoriere;

– l’Organo di Controllo;

– il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 8 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita dalle Organizzazioni Socie in regola con gli obblighi sociali. Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L’Assemblea è sovrana e delibera sulle materie di seguito indicate, oltre a quelle espressamente riservate per legge alla sua competenza.

Ogni Organizzazione Socia può partecipare all’Assemblea con più delegati, ma ha diritto ad un solo voto, espresso dal/dalla proprio/a Presidente o dal membro all’uopo delegato come da Art. 5.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell’Associazione o, in mancanza, da uno/una dei/delle due Vicepresidenti. Colui/colei che presiede l’Assemblea ha il compito di constatare il diritto di intervento e la regolarità delle presenze per la valida costituzione dell’Assemblea stessa.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal/dalla segretario/a verbalizzante e dal/dalla Presidente dell’Associazione, che ne curerà la conservazione.

 

Assemblea Ordinaria

 

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali; in particolare essa elegge, a maggioranza semplice e con votazione a scrutinio segreto, il/la Presidente, i/le 2 (due) Vicepresidenti e i restanti componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i rappresentanti candidati dalle Organizzazioni Socie;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
  • approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  • stabilisce i criteri per la copertura delle spese di gestione e fissa l’ammontare delle quote associative e dei contributi da richiedere annualmente alle Organizzazioni Socie;
  • delibera acquisti e vendita immobili;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione delle Organizzazioni Socie;
  • approva l’eventuale regolamento dell’Assemblea e le relative modifiche;
  • approva le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione ed i suoi indirizzi “politici – culturali”;
  • approva il programma operativo proposto dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle Organizzazioni Socie presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle Organizzazioni Socie presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

 

Ogni Organizzazione Socia ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Le Organizzazioni Socie possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un’altra Organizzazione Socia, mediante delega scritta. Ogni Organizzazione Socia non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

 

Assemblea straordinaria

 

L’Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera a maggioranza la variazione della sede legale
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

 

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono necessari la partecipazione ed il voto favorevole di almeno tre quarti delle Organizzazioni Socie.

In seconda convocazione, sono necessari almeno la metà delle Organizzazioni Socie, ferma restando la necessità della presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle Organizzazioni Socie e il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) delle Organizzazioni Socie presenti per le delibere inerenti le modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto.

Nel caso di delibera di scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio sarà comunque necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Viene eletto dall’Assemblea con modalità che garantiscano la massima rappresentatività del corpo associativo. Le candidature sono espresse dalle Organizzazioni Socie. I Consiglieri eletti rimangono in carica 3 (tre) anni e non possono essere eletti per più di 2 (due) volte consecutive, salvo diversa delibera assunta dall’Assemblea delle Organizzazioni Socie con maggioranza di 2/3 (due terzi) delle Organizzazioni Socie aventi diritto al voto. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

È composto da un numero variabile di membri compreso fra 5 e 9 (inclusa la Presidenza dell’Associazione), deciso dall’Assemblea prima dell’elezione.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.

 

Eleggibilità, sospensione, esclusione e decadenza

 

Possono essere elette nel Consiglio Direttivo persone candidate da Organizzazioni Socie in regola con il pagamento della quota associativa per almeno 2 anni consecutivi.

Un Consigliere può richiedere una sospensione temporanea della sua carica per giustificati motivi per un periodo non superiore a sei mesi.

La carica di Consigliere decade per

  • dimissione presentata per scritto al Presidente
  • mancata partecipazione a più di tre consecutive riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei primi non eletti richiedendo la disponibilità all’assunzione della carica all’interessato che dovrà confermarla entro i quindici giorni successivi. L’incarico dura sino alla scadenza dell’intero Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell’elenco dei non eletti o loro indisponibilità, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga mediante cooptazione, ferma la necessità di una ratifica da parte dell’Assemblea in occasione della prima riunione utile, successiva alla nomina. Anche il Consigliere cooptato dura sino alla scadenza dell’intero Consiglio.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio l’Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell’intero organo entro il termine massimo di 3 mesi.

 

Funzionamento del Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 3 (tre) volte all’anno. È convocato mediante lettera o email contenente l’ordine del giorno, inviati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo casi di urgenza non prevedibili.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal/dalla Presidente o, in sua assenza, da un/una dei 2 Vicepresidenti; in assenza di Presidente e Vicepresidenti, dal/dalla Consigliere/a più anziano/a.

In apertura di ogni riunione viene nominato/a tra i presenti un/una Segretario/a, il/la quale redige il verbale.

Il/la Presidente e il/la Segretario/a, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • il/la Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

 

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

 

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • rappresentare l’Associazione;
  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e collaborare con il/la Presidente e la Presidenza e verificare l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea delle Organizzazioni Socie;
  • predisporre documenti politici e di indirizzo, da sottoporre all’Assemblea e in particolare predispone la programmazione annuale per l’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 19, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
  • nominare il Tesoriere;
  • predisporre gli ordini del giorno dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria;
  • costituire, allorché ne riscontri la necessità, Comitati di lavoro e Commissioni per studiare, gestire, supervisionare specifici progetti ed iniziative attribuendo agli stessi specifici mandati scritti operativi e gestionali;
  • provvedere al coordinamento politico ed alla vigilanza sugli indirizzi adottati dai Comitati di lavoro e dalle Commissioni indicati al punto precedente.

I membri del Consiglio Direttivo (gli amministratori), entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale e politica del COP.

Il/la Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Per quanto riguarda l’organizzazione interna il/la Presidente ha le seguenti responsabilità:

  • Sovrintende a tutte le attività dell’Associazione ed è responsabile dell’ordinaria e della straordinaria amministrazione
  • Convoca e presiede l’Assemblea delle Organizzazioni Socie ed il Consiglio Direttivo, ai quali partecipa con diritto di voto.
  • Cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, attraverso la struttura operativa dell’Associazione
  • Ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell’Associazione
  • In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 giorni.

Il/la Presidente può delegare ad uno/una dei Vicepresidenti parte dei propri compiti e funzioni.

Il/la Presidente viene eletto/a dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo e non può essere eletto/a per più di due volte consecutive. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti e con deliberazione motivata.

Si stabilisce inoltre che il/la Presidente

  • dovrà sistematicamente coinvolgere i/le due Vicepresidenti nelle principali attività di rappresentanza
  • dovrà trasmettere copia ai/alle due Vicepresidenti di tutti i documenti ufficiali da inoltrarsi, a nome dell’Associazione, alle varie autorità pubbliche piemontesi

In caso di temporanea assenza del/della Presidente, quest’ultimo/a delega per iscritto ogni potere ad uno dei/delle due Vicepresidenti, a sua scelta.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il/la Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del/della nuovo/a Presidente. Il/la Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. I/le Vicepresidenti sostituiscono il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato/a all’esercizio delle sue funzioni.

Art. 11- PRESIDENZA

La Presidenza è composta dal/dalla Presidente e da 2 (due) Vicepresidenti e dal Tesoriere. Essa cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è responsabile dell’attuazione del programma dell’Associazione e la rappresenta nell’interlocuzione politica con la Regione Piemonte e le altre istituzioni pubbliche e private piemontesi, nazionali ed internazionali.

La Presidenza, in casi di urgenza, può esercitare tutti i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile.

I/le Vicepresidenti sono eletti dall’Assemblea, rimangono in carica 3 (tre) anni e non possono essere eletti/e per più di due volte consecutive, salvo diversa delibera assunta dall’Assemblea delle Organizzazioni Socie con maggioranza di 2/3 (due terzi) delle Organizzazioni Socie aventi diritto al voto.

 

La Presidenza deve riunirsi almeno ogni 4 (quattro) mesi, al fine di assicurare un tempestivo e completo aggiornamento informativo il quale – sotto la responsabilità del/la Presidente – deve essere garantito anche ad ogni Organizzazione Socia all’Associazione.

Art. 12 – TESORIERE

Al Tesoriere spetta il controllo della tenuta della contabilità, dell’esposizione finanziaria, relazionandosi con l’Organo di Controllo e con i Revisori dell’Associazione.

Il Tesoriere risponde al Consiglio Direttivo della corrispondenza della amministrazione e destinazione dei fondi alle direttive del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica 3 (tre) anni

Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore, un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico ai sensi del predetto articolo. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del Codice civile. Almeno una persona dell’Organo di controllo deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il mandato dura 3 (tre) anni

L’Organo di Controllo, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha i seguenti compiti:

  • vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
  • vigilare sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui gli art. 5,6,7,8 del CTS
  • attestare, con la nota integrativa, che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS
  • procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, poter chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali, attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro, ecc.
  • redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull’Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

L’Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 14 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea provvede al conferimento della revisione legale dei conti, nominando un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, che avrà la responsabilità del controllo dei conti dell’Associazione ed accompagnerà la presentazione del bilancio all’Assemblea con una propria relazione illustrativa.

Il mandato dura 3 (tre) anni

Art. 15 – COMITATI E COMMISSIONI

I Comitati di lavoro e le Commissioni, istituite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall’Articolo 9, svolgono attività di studio, gestione e supervisione di specifici progetti ed iniziative, in conformità con gli specifici mandati operativi e gestionali attribuiti dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Comitato e Commissione saranno presieduti da un/una coordinatore/trice, nominato/a dal Consiglio Direttivo preferibilmente tra i propri membri o in alternativa tra le Organizzazioni Socie dell’Associazione, il/la quale sarà responsabile della osservanza e dell’attuazione del mandato ricevuto, nel rispetto delle linee dell’Associazione.

Art. 16 - GRATUITA’ DELLE CARICHE

Tutte le cariche e le funzioni delle persone impegnate negli Organi Sociali dell’Associazione, esclusi revisore e organo di controllo, sono assunte e svolte a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute dai componenti degli Organi Sociali che abbiamo fornito apposita documentazione, previa approvazione della Presidenza.

Per lo svolgimento di attività non inerenti ruoli direttivi, su aspetti puntuali e occasionali, che richiedono l’espletamento di prestazioni continuative, con significativo impiego di tempo, il Consiglio Direttivo potrà attribuire un emolumento adeguato all’attività prestata, anche se trattasi di un membro del Consiglio Direttivo.

Art.17 – ESERCIZIO FINANZIARIO E RISORSE FINANZIARIE

L’Associazione persegue i suoi scopi statutari dotandosi di tutti i mezzi e le strutture ritenuti necessari.

L’esercizio finanziario corrisponde con l’anno solare. Il Bilancio preventivo di ciascun esercizio, elaborato dal Consiglio Direttivo viene presentato per l’approvazione all’Assemblea delle Organizzazioni Socie.

A conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio consuntivo.

Art.18 – QUOTE ASSOCIATIVE

Ogni Socio dovrà contribuire, con spirito di solidarietà interno, al bilancio dell’Associazione versando una quota sociale definita ogni anno dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Il Regolamento determina i criteri di calcolo delle quote.

L’Organizzazione Socia non in regola con le quote associative del precedente anno solare non ha diritto di voto in Assemblea.

Il mancato pagamento della quota associativa per più di due anni consecutivi è considerato ragione di decadimento di un’Organizzazione Socia dall’Associazione sulla base di quanto indicato dal precedente Art. 6.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art.19 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai conferimenti effettuati dalle Organizzazioni Socie;

b) dai contributi di ammissione e dai contributi straordinari delle Organizzazioni Socie appositamente destinati dall’Assemblea ad incrementare il patrimonio;

c) dai proventi derivanti dalla gestione dei beni dell’Associazione, se non diversamente destinati dall’Assemblea che approva il bilancio annuale;

d) da ogni altro bene che pervenga all’Associazione e che concorra ad incrementare il patrimonio, secondo le determinazioni assunte dall’Assemblea.

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Eventuali residui verranno accantonati in apposito fondo e destinati alle attività istituzionali statutariamente previste.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge e previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017.

Art. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Entro la fine di giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo dispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, da sottoporre all’Assemblea delle Organizzazioni Socie entro il 30 (trenta) giugno per la definitiva approvazione, fermo l’obbligo di rispettare le scadenze imposte dall’art. 48 del C.T.S.

L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea delle Organizzazioni Socie entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 mln di euro annui, l’associazione dovrà redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 21- REGOLAMENTO

Entro 6 mesi dalla firma del presente Statuto verrà elaborato un Regolamento interno che potrà essere in seguito variato a maggioranza assoluta degli associati riuniti in apposita assemblea convocata con almeno un mese di preavviso.

Tale regolamento è vincolante per gli organi interni dell’Associazione e per tutte le Organizzazioni Socie.

Art. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto, o eventualmente per quanto ivi previsto che si riveli incompatibile con la normativa inderogabile, vale quanto stabilito dalle Leggi dello Stato ed in particolare dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117. Tutti gli adempimenti, le regole di funzionamento e in generale ogni previsione di cui al presente Statuto legata all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultino essere incompatibili con l’attuale disciplina, troveranno applicazione a decorrere dall’iscrizione nel Registro medesimo.

L’Acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti nella corrispondenza e delle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmatari

Firmato a Torino, li 13 ottobre 2020

Firme dei rappresentanti di 

  1. ANOLF Piemonte
  2. APDAM – A Proposito di Altri Mondi Onlus
  3. ASF Piemonte – Architettura Senza Frontiere Piemonte
  4. Ashar Gan
  5. CCM – Comitato Collaborazione Medica
  6. CICSENE – Centro Italiano di Collaborazione per lo Sviluppo Edilizio delle Nazioni Emergenti
  7. CIFA – Centro Internazionale per l’Infanzia e la Famiglia
  8. CISV – Comunità Impegno Servizio Volontariato
  9. COI – Cooperazione Odontoiatrica Internazionale
  10. COL’OR – Camminiamo Oltre L’ORizzonte
  11. CPAS – Comitato Pavia Asti Senegal
  12. Cute Project Onlus
  13. DISVI – Associazione Internazionale Disarmo e Sviluppo
  14. Docenti Senza Frontiere – Piemonte
  15. ENAIP Piemonte
  16. ENGIM Piemonte (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo)
  17. EUFEMIA
  18. Gruppo Abele
  19. IDEA ONLUS Italian Doctors for Emerging Africa
  20. ISCOS Cisl Piemonte – Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo
  21. LVIA – Associazione Internazionale Volontari Laici
  22. MAIS – Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà
  23. MSP – Movimento Sviluppo e Pace
  24. NutriAid
  25. OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno Italia)
  26. PIAM
  27. ProgettoMondo MLAL Piemonte (Movimento Laici America Latina)
  28. Psicologi nel Mondo-Torino
  29. Raimbow for Africa
  30. Renken
  31. RETE – Associazione di Tecnici per la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale
  32. TAMPEP
  33. World Friends